NORME per l’ESERCIZIO degli IMPIANTI TERMICI
Le norme che regolano l’esercizio degli impianti termici sono contenute nel DPR 412/1993 e nel DPR 74/2013.
Il periodo di accensione e la durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termici è regolato dal DPR 74/2013 – L’individuazione della zona climatica e dei gradi giorno classifica i Comuni italiani in zone in base alle quali stabilisce i tempi e le modalità di esercizio.
Il Comune di Firenze è classificato in zona D.
Il periodo di attivazione consentito per gli impianti di riscaldamento installati in zona D è dal 1° novembre al 15 aprile.
La durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termici è di 12 ore, distribuite in più fasce orarie nell’arco della giornata dalle ore 05:00 alle ore 23:00.
DEROGA al periodo di accensione e la durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termici
DPR 74/2013 art. 4 comma 3
Al di fuori del periodo di attivazione, (prima del 1° novembre e dopo il 15 aprile per la fascia D), gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita dalla normativa vigente; quindi per il Comune di Firenze è di 6 ore.
In questo caso, l’Assemblea di Condominio, può decidere l’orario di accensione della propria centrale termica nei limiti consentiti e con una temperatura ambiente interna ai locali consentita dall’art. 3 del DPR 74/2013.
In merito ai limiti di esercizio degli impianti termici le Amministrazioni comunali hanno facoltà di deroga a quanto previsto dall’art. 4 del DPR 74/2013.
I sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
I sindaci assicurano l’immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.
DPR 74/2013 – art. 5
CASI di ESCLUSIONE – DPR 74/2013 art. 4 comma 5
Le disposizioni ai limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale non si applicano nei seguenti casi:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
DEROGHE DURATA GIORNALIERA di ATTIVAZIONE – DPR 74/2013 art. 4 comma 6
Le disposizioni, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente;
h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati alla lettera e).
Le TEMPERATURE negli ambienti interni agli edifici
Valori massimi della temperatura ambiente – DPR 74/2013 art. 3
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, NON deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Casi di ESCLUSIONE dei valori massimi della temperatura ambiente
Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei valori massimi della temperatura sopra descritti, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.
Deroghe dei valori massimi della temperatura ambiente
Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui sopra, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di detti valori.
Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui sopra, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
b) l’energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.”
OBBLIGO presso gli impianti termici condominiali l’ESPOSIZIONE di una TABELLA informativa
DPR 74/2013 art. 4 comma 7
Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l’amministratore espongono una tabella contenente:
a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto;
b) le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto termico;
c) il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera a).
La suddetta tabella deve essere esposta al di fuori del locale adibito alla centrale termica e in un luogo di facile visibilità e consulto